Il difensore di fiducia è scelto dall'interessato e, in caso di soggetti detenuti assistiti d’ufficio, anche da un prossimo congiunto.
Il difensore d’ufficio viene invece nominato dall'Autorità Giudiziaria ove difetti la nomina del difensore di fiducia. È bene chiarire che il difensore d’ufficio, anche se non scelto dall’interessato, deve essere retribuito al pari dell’avvocato penalista di fiducia, ove non si rientri nei limiti previsti dalla normativa per il patrocinio a spese dello Stato, istituto differente.
È inoltre facoltà dell’indagato/imputato, ovviamente dominus della propria difesa, poter sempre revocare la nomina fiduciaria intercorsa.
Il difensore, dal canto suo, è libero di non accettare l'incarico ovvero di rinunciare allo stesso in corso d’opera, con il rispetto delle regole deontologiche sottese alla materia.
In buona sostanza, nella pratica, l’indagato/imputato, dovrà provvedere a nominare il proprio avvocato penalista di fiducia non appena verrà a conoscenza della pendenza del procedimento, il che, nel corso delle indagini preliminari - considerata la loro segretezza - non è detto che avvenga immediatamente.
Va infine evidenziato che il codice di procedura penale ammette l’assistenza di massimo due difensori per l’indagato/imputato e di singolo avvocato penalista per le altre parti del processo.
Ove l’indagato/imputato abbia nominato due difensori, inoltre, gli eventuali avvisi degli atti processuali da compiere dovranno essere notificati ad entrambi: l’omissione determina infatti una nullità di ordine generale a regime intermedio.
È di tutta evidenza che la scelta consapevole e tempestiva del proprio avvocato penalista sia forse l’atto più importante per poter predisporre la migliore difesa nel processo.