L’avviso di conclusione delle indagini preliminari o avviso ex art. 415 bis c.p.p. è l’atto con cui l’indagato viene informato che la Procura ha terminato di svolgere le indagini nei suoi confronti.
In alcuni casi, se l’indagato non ha mai ricevuto in precedenza l’informazione di garanzia o altro atto equipollente, l’avviso 415 bis c.p.p. costituisce il primo atto a mezzo del quale la persona viene informata dell’esistenza di un procedimento penale a proprio carico ed è inoltre il primo momento in cui il tuo avvocato penalista, di fiducia o d’ufficio, potrà prendere contezza del fascicolo delle indagini preliminari svolte, predisponendo la migliore strategia difensiva a tutela dell’assistito avuto riguardo dei riscontri investigativi svolti dal Pubblico Ministero.
Spesso, peraltro, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari costituisce il primo atto da cui un soggetto viene a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico.
Le possibili attività difensive
Ricevuta la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari l’indagato ha diverse facoltà attribuitegli dalla legge:
entro 20 giorni dalla notifica dell’avviso, infatti, la persona sottoposta ad indagini, con l’assistenza del proprio difensore, può svolgere le seguenti attività (art. 415 bis, comma 3, primo periodo c.p.p.):
- presentare memorie difensive;
- produrre documenti;
- depositare la documentazione relativa alle indagini difensive svolte dal difensore;
- chiedere al Pubblico Ministero il compimento di ulteriori atti di indagine;
- presentarsi per rilasciare dichiarazioni;
- chiedere di essere sottoposto a interrogatorio.
E’ già da questo momento che la predisposizione di un’adeguata difesa risulta essere fondamentale.
La redazione di una memoria oppure la preparazione di un interrogatorio difensivo si rivelano spesso elementi determinanti che possono, ove vi siano i presupposti, determinare una rapida archiviazione del procedimento penale.