Il Decreto penale di condanna è un istituto previsto dal nostro Codice di procedura penale. Si tratta di un provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero, in tassative ipotesi previste dalla Legge. In buona sostanza si tratta di una modalità di esercizio della azione penale attraverso la quale il Pubblico Ministero chiede al Giudice per le indagini preliminari di comminare all’indagato (che diviene imputato con la emissione del Decreto) una sanzione penale pecuniaria (multa o ammenda a seconda che si tratti di un delitto ovvero di una contravvenzione).
In questo senso deve quindi essere chiaro al destinatario del Decreto che lo stesso equivale a tutti gli effetti ad una sentenza penale di condanna. La peculiarità dell’istituto è che si tratta quindi di un provvedimento emesso in assenza di contraddittorio, intervenuto il quale, senza iniziativa alcuna da parte del destinatario, non verrà celebrato alcun processo. Ciò significa che se il destinatario non presenterà una opposizione allo stesso nel breve termine di 15 giorni dalla notifica la pena pecuniaria contenuta nel Decreto diverrà eseguibile, sempre che non sia stata concessa la sospensione condizionale della stessa.
Ma veniamo ai presupposti applicativi.
Presupposti applicativi. Casi in cui può essere disposto il Decreto penale di condanna
L’art. 459 del Codice di procedura penale definisce i casi e le modalità con i quali viene emesso il Decreto penale di condanna.
Si tratta dei procedimenti per reati sia perseguibili d’ufficio sia perseguibili a querela. In generale, come si vedrà, questo rito speciale viene utilizzato per ipotesi reato non considerati di particolare gravità.
Ed infatti il primo presupposto è quello relativo al fatto che il Pubblico Ministero ritenga che si debba applicare al reato contestato una sola pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva. In questo caso il P.M. presenta al Giudice per le indagini preliminari la richiesta di emissione del Decreto penale di condanna, entro un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato. La richiesta deve essere motivata, con indicazione della misura pena pecuniaria da applicarsi.
Nel caso in cui il Pubblico Ministero chieda al G.i.p. di emettere il decreto penale di condanna, ai presupposti di cui sopra, vi è anche il vantaggio premiale di questo istituto: ai sensi dell’art. 459 co. 2 c.p.p. verrà richiesta infatti una pena pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale. Si tratta pertanto di una condanna mite. Altro vantaggio processuale è quello relativo alla non applicazione di spese processuali.
Nel caso di irrogazione di una sanzione pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva il Giudice per determinare il quantum della pena applicabile individua un valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e, ai sensi dell’art. 459 comma 1 bis c.p.p., “corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare”.
La recente Riforma Cartabia ha anche previsto che la pena detentiva possa essere sostituita con il Lavoro di pubblica utilità. In questo caso l’indagato, prima dell’esercizio dell’azione penale, ne deve fare richiesta al Pubblico Ministero, presentando programma di trattamento elaborato dall’ufficio esecuzione penale esterna, con la relativa dichiarazione di disponibilità dell’ente. Diversamente, nel caso in cui il Decreto penale di condanna sia stato già emesso, la sostituzione della pena con il Lavoro di pubblica utilità può essere richiesta, nel termine di giorni 15 dalla notifica del Decreto, anche senza formulare formale opposizione. In questo ultimo caso con l’istanza di sostituzione della pena nel Lavoro di pubblica utilità l’imputato può chiedere al G.i.p. un termine di 60 giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell’ente o della associazione ove svolgere la predetta sanzione sostitutiva, oltre che il programma redatto dall’ufficio esecuzione penale esterna.
Opposizione al Decreto penale di condanna
Ove non si opti per la sostituzione con i L.p.u. di cui sopra e non si intenda aderire alla pena pecuniaria notificata, nel termine di 15 giorni dalla notifica può essere presentata opposizione ai sensi dell’art. 461 c.p.p. Come abbiamo visto, infatti, il Decreto di condanna è a tutti gli effetti una sentenza di condanna. La differenza con quest’ultima è che il primo viene emesso senza che vi sia stato alcun contraddittorio, la seconda all’esito di un processo. In altre parole, ove l’imputato “accetti” la pena contenuta nel Decreto penale di condanna non avrà la possibilità di fare il processo e di fornire elementi a discarico volti alla propria assoluzione. Questo vuol dire che non sarà possibile produrre prove e citare testimoni per provare la propria innocenza. Come vantaggio si otterrà però una pena mite e pecuniaria, ridotta addirittura sino alla metà rispetto al minimo edittale previsto dalla legge.
Il contraddittorio, inteso come garanzia ex art. 111 Cost., è quindi previsto come eventuale e su richiesta dell’imputato. Ed è proprio in tal senso che il Codice di procedura penale ha previsto lo strumento dell’opposizione. Con l’aiuto del proprio avvocato penalista l’imputato, entro giorni 15 dalla notifica del Decreto penale, può depositare un atto di opposizione al Decreto con la possibilità di scegliere tra il giudizio immediato (ove sarà possibile citare i testimoni a discarico e celebrare un vero e proprio processo, c.d. dibattimento); il giudizio abbreviato; il patteggiamento; la sospensione del processo con messa alla prova. Se l’opposizione non viene proposta o se è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l’esecuzione.
È quindi fondamentale, nel caso in cui intervenisse la notifica di un Decreto penale di condanna, consultarsi con il proprio avvocato penalista per decidere quale strada processuale intraprendere. Il contatto deve essere tempestivo in quanto il professionista incaricato avrà solo 15 giorni per decidere con l’imputato quale strada processuale è più opportuna nel caso di specie e redigere, se del caso, la relativa opposizione, che deve essere presentata entro il termine di cui sopra nella cancelleria del G.i.p. che ha emesso il provvedimento.
Da ultimo va segnalato che, a seguito della introduzione nel nostro ordinamento giuridico della c.d. Riforma Cartabia è possibile con l’atto di opposizione richiedere al G.i.p. anche la applicazione delle nuove sanzioni sostitutive tra cui: il Lavoro di pubblica utilità, la detenzione domiciliare sostitutiva e la semilibertà sostitutiva.