La sospensione del processo con messa alla prova è una modalità alternativa di definizione del processo, attivabile sin dalla fase delle indagini preliminari, mediante la quale è possibile pervenire ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, nei casi in cui il periodo di prova cui acceda l'indagato o l’imputato, ammesso dal giudice in presenza di determinati presupposti normativi, si concluda con esito positivo.
La sospensione del processo con messa alla prova per gli adulti (e quindi nel processo penale ordinario) è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge n. 67/2014 ed è un istituto mutuato da quello già previsto per il rito minorile c.d. messa alla prova minorile, già presente nel nostro ordinamento per questi ultimi destinatari sin dal 1988.
Come visto si tratta di rito alternativo per la definizione del processo penale o del procedimento penale, in quanto è un rimedio esperibile sin dalla fase delle indagini preliminari. Come si vedrà attraverso l’istituto in commento è possibile per l’imputato/indagato pervenire ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, nel caso in cui il periodo di prova cui accede il destinatario del rito, ammesso dal giudice in presenza di determinati presupposti normativi, si concluda con esito positivo.
La normativa di riferimento
La disciplina dell'istituto è contenuta:
- nel codice penale, dall’ art. 168 bis all’art, 168 quater;
- nel codice di procedura penale, dall’art. 464 bis all’art. 464 novies e, infine, dall’art. 657 bis, norma quest’ultima che disciplina il ragguaglio fra il periodo di prova dell’imputato e la pena comminata con sentenza esecutiva in caso di revoca della messa alla prova o esito negativo della stessa;
- nel D.P.R. 313/2002 (meglio definito come “T.U. in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”) alla lett. i-bis dell’art. 3 (L), comma 1, che prevede l'iscrizione nel casellario giudiziale dell’ordinanza che, ai sensi dell’art. 464 quater c.p.p., dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Condizioni di applicabilità dell’istituto
Ai fini dell'ammissione dell'istituto il legislatore ha previsto requisiti formali, a tutela della volontarietà della scelta, e presupposti applicativi sia di natura oggettiva sia di natura soggettiva, che sottendono valutazioni di compatibilità dei reati o delle tipologie di delinquenza con l'istituto in questione.
In particolare, quanto ai primi, occorre che la richiesta sia formulata dall’indagato/imputato, oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con sottoscrizione autenticata in caso di conferimento della procura speciale: la ratio della procura speciale si rinviene evidentemente nella necessità, in capo all'indagato/imputato, di consapevolezza dei contenuti afflittivi della prova e della mancanza di un accertamento nel merito della responsabilità nonché alla rinuncia delle garanzie previste dal contraddittorio processuale. La richiesta in questione deve essere corredata di un programma di trattamento elaborato dall'ufficio esecuzione penale esterna competente per territorio, ovvero da un'istanza rivolta al medesimo ufficio e finalizzata alla sua elaborazione: tanto, in ragione dei termini estremamente brevi, come si vedrà, in cui è possibile avanzare istanza d'accesso all'istituto.
Per ciò che concerne i presupposti oggettivi e soggettivi il legislatore ha previsto anzitutto che la richiesta – formulata come sopra - si riferisca, sotto il profilo c.d. oggettivo, a un reato punito con la pena pecuniaria, con la pena detentiva fino a quattro anni ovvero a un reato che rientra fra quelli previsti dall’art. 550 comma 2 c.p.p. di competenza del Tribunale monocratico con citazione diretta a giudizio. Quest’ultimo richiamo normativo non è di poco conto se si pensa alla estensione recentemente applicata dalla Riforma Cartabia ai casi di citazione diretta a giudizio.
In particolare, quest’ultima riforma, ha esteso il catalogo dei reati previsti dall’art. 550, comma 2, c.p.p., e quindi ha di fatto esteso la applicazione della sospensione del processo con messa alla prova anche alle seguenti ipotesi: (i) fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione come i delitti di oltraggio a magistrato in udienza, di esercizio abusivo di una professione ecc.; (ii) fattispecie di reato contro l’Ordine Pubblico come il delitto di istigazione a delinquere; (iii) fattispecie di reato contro la fede pubblica come i delitti di indebito utilizzo e contraffazione di carte di credito e di pagamento, di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, di possesso di segni distintivi contraffatti; (v) fattispecie di reato contro la moralità come il delitto di atti osceni; (vi) fattispecie di reato contro la persona come i delitti di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, di violazione di domicilio anche quando commessa da un pubblico ufficiale; (vii) fattispecie di reato contro il patrimonio come i delitti di truffa anche ai danni dell’assicurazione, di appropriazione indebita; nonché per altri reati previsti da leggi speciali.
Quanto ai presupposti soggettivi è necessario che: i) la domanda provenga da chi non sia stato dichiarato delinquente o contravventore abituale, professionale o per tendenza; ii) da colui al quale non sia stata già concessa e poi revocata la messa alla prova.
Valutazione e poteri del giudice
La richiesta di ammissione alla sospensione del processo con messa alla prova può essere avanzata non solo dopo l'esercizio dell'azione penale, ma anche prima, a tal fine prevedendosi in un primo caso che lo stesso pubblico ministero, ove ne ricorrano i presupposti, dia avviso all'indagato in ordine alla possibilità di accedere all'istituto in questione, ovvero, come si vedrà, ex art. 464 ter 1 c.p.p., in un secondo caso in cui la pubblica accusa agisca di proprio impulso ai fini dell’accesso dell’indagato all’istituto premiale in commento.
Il codice di procedura penale (artt. 464 bis e ss c.p.p.) prevede che nel corso delle indagini preliminari, la richiesta di sospensione con messa alla prova deve essere presentata alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari, il quale deve trasmetterla al pubblico ministero per il parere. Qualora il parere sia positivo, il pubblico ministero deve trasmettere il fascicolo unitamente alla formulazione dell'imputazione al giudice affinché fissi l'udienza in camera di consiglio e ne dia avviso alle parti e alla persona offesa che ha diritto di essere citata e sentita, pena la possibilità di esperire ricorso per cassazione. La richiesta di accesso alla messa alla prova già nella fase delle indagini preliminari, come sopra descritta, è disciplinata dall’art. 464 ter c.p.p. La norma prevede espressamente che: “nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al pubblico ministero affinché esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464 quater c.p.p. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto e sinteticamente motivato, unitamente alla formulazione dell'imputazione. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni. In caso di rigetto, l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464 quater c.p.p.” Sempre nella fase delle indagini preliminari, come già anticipato, una importante novità è stata introdotta dalla Riforma Cartabia, che ha previsto, con la introduzione dell’art. 464 ter 1 c.p.p., la possibilità di richiesta di messa alla prova anche da parte del pubblico ministero. La norma in esame prevede infatti che: “il pubblico ministero con l'avviso previsto dall'articolo 415 bis c.p.p., può proporre alla persona sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale. Ove lo ritenga necessario per formulare la proposta, il pubblico ministero può avvalersi dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Nel caso previsto dal comma 1, entro il termine di venti giorni, la persona sottoposta ad indagini può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero. Quando la persona sottoposta ad indagini aderisce alla proposta, il pubblico ministero formula l'imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, dando avviso alla persona offesa dal reato della facoltà di depositare entro dieci giorni memorie presso la cancelleria del giudice. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice per le indagini preliminari, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 e quando ritiene che la proposta del pubblico ministero cui ha aderito l’imputato sia conforme ai requisiti indicati dall'articolo 464 quater, comma 3, primo periodo, richiede all'ufficio di esecuzione penale esterna di elaborare il programma di trattamento d'intesa con l'imputato. Nel caso previso dal comma 4, l'ufficio di esecuzione penale esterna trasmette al giudice entro novanta giorni il programma di trattamento elaborato d'intesa con l'imputato. Quando lo ritiene necessario ai fini della decisione, il giudice per le indagini preliminari fissa udienza ai sensi dell'articolo 127. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato. Il giudice, valutata l'idoneità del programma trattamentale elaborato ai sensi del comma 5, eventualmente integrato o modificato con il consenso dell’imputato nel corso dell'udienza prevista dal comma 6, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova”.
La richiesta di sospensione del processo con messa alla prova può ovviamente essere presentata dall’imputato anche dopo l’esercizio dell’azione penale.
In particolare, nel rito ordinario, il termine previsto è quello delle conclusioni in sede di udienza preliminare; nel rito direttissimo e nel procedimento con citazione diretta a giudizio, sino all’apertura del dibattimento; nel procedimento per decreto, con l’atto di opposizione; nel giudizio immediato, entro 15 giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato.
L’istanza deve essere depositata corredata dal programma di trattamento redatto dall'ufficio esecuzione penale esterna (c.d. UEPE), o in ogni caso deve essere depositata la richiesta di elaborazione del programma, c.d. “presa in carico” da parte dell’UEPE. Il programma di trattamento prevede generalmente una serie di prescrizioni che vengono imposte all’imputato per il periodo di messa alla prova, tra cui vi è sempre ricompresa lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, da svolgersi presso un Ente già individuato. È quindi fondamentale corredare alla istanza di messa alla prova la dichiarazione di disponibilità dell’Ente scelto per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità nonché, quantomeno, la presa in carico dell’ufficio esecuzione penale esterna per la elaborazione del programma di trattamento che sarà poi oggetto di valutazione del giudice.
Alla udienza in cui viene formulata la richiesta di messa alla prova, dall’Avvocato penalista dell’imputato munito di procura speciale o dall’imputato personalmente, il giudice: a) procede alla valutazione circa la sussistenza dei requisiti formali oggettivi e soggettivi sopra illustrati; b) verifica che non risulti dagli atti la sussistenza di una causa di proscioglimento, nel qual caso deve emettere sentenza ex art. 129 c.p.p.; c) verifica la adeguatezza del programma di trattamento predisposto dall’ufficio esecuzione penale esterna e cioè che lo stesso sia sufficientemente individualizzato e, come tale, idoneo con riguardo all'entità del fatto e alla capacità a delinquere del soggetto ex art. 133 c.p. (ai fini della valutazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo a sua disposizione nella fase del processo in cui si trova, ciò che viene prodotto dall’interessato, ciò che viene raccolto e offerto dall'Ufficio esecuzione penale esterna nel corso delle indagini socio familiari e delle relative valutazioni, nonché i risultati degli accertamenti eventualmente disposti d’ufficio); d) da ultimo il giudice verifica la sussistenza del presupposto relativo allo svolgimento lavori di pubblica utilità. Come visto, infatti, per l’accesso a questo rito alternativo è previsto che l’imputato depositi una dichiarazione di disponibilità di un Ente per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità durante il periodo di sospensione del processo a suo carico. Il programma di trattamento sviluppato dall’ufficio esecuzione penale esterna, oggetto della valutazione del giudice, dovrà pertanto contenere anche lo svolgimento dei lavori predetti.
Qualora il giudice, dalla analisi degli elementi sopra elencati, ritenga che ricorrano tutti i presupposti, emette un'ordinanza ammissiva sospendendo il processo con messa alla prova dell’imputato, ordinanza quest’ultima che viene iscritta nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3, lett. I-bis). L’ordinanza non può essere superiore a un anno quando si tratti di reati puniti con pena pecuniaria, due anni quando si tratti di reati puniti con pena detentiva. La sospensione del processo a decorrere dal momento della sottoscrizione del verbale di messa alla prova e comporta la sospensione della prescrizione fino al termine determinato dal giudice.
Decorso il periodo di sospensione del processo con messa alla prova l’ufficio esecuzione penale esterna è chiamato ad elaborare una relazione circa il buon esito o meno della prova. In caso di relazione positiva e quindi di esito positivo del periodo di messa alla prova il giudice dichiara estinto il reato con sentenza. In caso di esito negativo della stessa, invece, dispone, con ordinanza, che il processo riprenda il suo corso. Sul punto si richiama l’art. 464 septies c.p.p.: “decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso”.
Revoca della messa alla prova
L’art. 168 quarter c.p. prevede che la sospensione del procedimento con messa alla prova sia revocata in tre ipotesi: i) grave e reiterata violazione del programma o delle prescrizioni imposte; ii) rifiuto della prestazione del lavoro di pubblica utilità; iii) commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede. Tutte e tre le ipotesi di revoca della sospensione del procedimento si correlano all’obbiettiva dimostrazione dell’infedeltà dell’interessato rispetto all’impegno assunto e smentita della fiducia accordata dall’ordinamento al soggetto quanto al buon esito della prova, nonché – la specifica ipotesi connessa alla commissione di un nuovo reato – alla palesata infondatezza della valutazione prognostica in punto di rischio di recidiva compiuta dal giudice in sede di applicazione dell’istituto.
Il procedimento di revoca è disciplinato dall’art. 464 octies c.p.p. in questi termini: “la revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima. L'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge. Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti”.