I più recenti casi di cronaca hanno reso attuale il dibattito rispetto all’efficacia e all’opportunità della pena massima prevista dal nostro ordinamento: l’ergastolo.
Recentemente le Corti d’Assise di Milano e di Venezia hanno applicato la pena dell’ergastolo in primo grado ad Alessandro Impagnatiello e a Filippo Turetta: ma cosa significa in concreto?
Le pene previste dal codice penale
È opportuno, prima di passare all’analisi specifica dell’istituto dell’ergastolo, chiarire le linee essenziali delle pene applicabili nel nostro ordinamento.
All’esito del processo penale il Giudice potrà pronunciare una sentenza di assoluzione ovvero, ove dovesse ritenere provata la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, di condanna.
Nel secondo caso il Giudice applicherà una pena, detentiva o pecuniaria.
Il nostro codice penale individua con precisione le pene stabilite per i delitti - l’ergastolo, la reclusione e la multa - e le pene stabilite per le contravvenzioni - l’arresto e l’ammenda.
Per i delitti più gravi il Giudice potrà applicare la pena dell’ergastolo, la pena massima prevista dal nostro ordinamento.
Ergastolo: significato
Secondo il codice penale l’ergastolo è una pena detentiva perpetua. È necessario sin da subito distinguere tra l’ergastolo comune e l’ergastolo ostativo, istituti che presentano sostanziali differenze. Nel primo caso l’ergastolano potrà infatti usufruire di importanti benefici che impattano direttamente sulla concreta afflittività della pena. Il condannato all’ergastolo comune potrà infatti essere ammesso, ove ritenuto non pericoloso dalla magistratura di sorveglianza e, in ogni caso, dopo l’espiazione di almeno dieci anni di pena, ai permessi premio.
Inoltre, dopo vent’anni il condannato all’ergastolo potrà essere ammesso alla semilibertà e, dopo ventisei anni, finanche alla liberazione condizionale, sempre ove lo stesso sia ritenuto non socialmente pericoloso. Dopo aver ottenuto la liberazione condizionale, l’ergastolano sarà sottoposto per cinque anni al regime di libertà vigilata, con particolari prescrizioni da rispettare. Ove la condotta irreprensibile dovesse permanere, al termine di questo periodo, la pena sarà considerata definitivamente estinta e il condannato all’ergastolo tornerà ad essere un libero cittadino. Come vedremo tali disposizioni non si applicano nel caso dell’ergastolo ostativo.
Ergastolo ostativo
Si tratta di una forma più severa di condanna all’ergastolo, che preclude in buona sostanza l’accesso ai benefici sopra descritti a meno che non ricorrano specifiche condizioni.
Tale tipologia di ergastolo risulta applicabile per reati connotati da una rilevante gravità e da eccezionale allarme sociale (in particolare i reati di stampo mafioso o di matrice terroristica), per i quali la si ritiene che il condannato non abbia diritto ad alcun beneficio. Tuttavia, nel corso degli anni anche questa forma di pena è stata mitigata in ossequio al principio rieducativo della pena. Inizialmente, infatti, l’accesso benefici anzidetti era possibile solo se il condannato dimostrava di collaborare con la giustizia. Recentemente la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha chiarito che anche l’ergastolano ostativo potrà beneficiare dei permessi premio, anche ove non sia stata instaurata necessariamente collaborazione con la giustizia. Da ultimo il D.L. 162 del 2022 ha previsto la possibilità, anche senza collaborazione con la giustizia, di ottenere i benefici previsti dalla legge purché i condannati dimostrino in buona sostanza di aver adempiuto alle obbligazioni civili derivanti da reato e agli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, allegando concreti elementi che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, eversiva o terroristica.
In conclusione la pena dell’ergastolo può essere mitigata da vari fattori. L’ergastolo, dunque, di per sé non significa fine pena mai.