Quando si affronta un procedimento penale, è fondamentale comprendere i diversi possibili esiti di una decisione giudiziaria, poiché ogni formula di proscioglimento ha implicazioni legali distinte. La complessità e la varietà delle opzioni di proscioglimento rispondono alla necessità di fare giustizia non solo in base alla realtà dei fatti, ma anche in relazione alle prove e ai requisiti di legge.
Di seguito, troverete una guida dettagliata che illustra le principali formule di proscioglimento che il Giudice può adottare, chiarendo le circostanze e le motivazioni che portano all’adozione di ciascuna di esse.
In sede di decisione, il Giudice può adottare una pluralità di formule di proscioglimento:
- Assoluzione perché il fatto non sussiste: il Giudice ritiene mancante la prova generica che un determinato fatto reato sia avvenuto (ad esempio l’omicidio non è mai avvenuto) o manca di un elemento oggettivo essenziale (ad esempio manca la condotta, oppure il nesso di causalità);
- Assoluzione per non aver commesso il fatto: il Giudice ritiene sussistente la prova generica, ma mancante la prova specifica, cioè la prova che l’imputato sia l’autore del reato. Il fatto è avvenuto ma non è provato che l’imputato lo abbia commesso;
- Assoluzione perché il fatto non costituisce reato: il Giudice ritiene l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato o la presenza di una causa di giustificazione (ad esempio l’omicidio è avvenuto, ma l’imputato ha agito in legittima difesa);
- Assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato: formula adottata in caso di abolitio criminis successiva alla commissione del fatto che precedentemente costituiva reato;
- Assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato: formula adottata nel caso in cui il fatto non è mai stato considerato reato dall’ordinamento (ad esempio attraversare a piedi la strada con il rosso del semaforo)
- Assoluzione per la presenza di una causa di non punibilità: il Giudice ritiene l’imputato incapace di intendere o di volere o non punibile per un’altra ragione;
- Non doversi procedere per estinzione del reato: il Giudice dichiara l’estinzione del reato qualora sia intervenuta una causa estintiva (ad es. la morte del reo, la prescrizione del reato, l’amnistia, la remissione della querela, l’oblazione, il perdono giudiziale ecc…)
- Non doversi procedere perché l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita: il Giudice dichiara l’improcedibilità dell’azione penale qualora constati il difetto della necessaria condizione di procedibilità (querela, richiesta o autorizzazione)
Conseguenza della sentenza di proscioglimento è, se l’imputato è detenuto, l’immediata cessazione dello stato di custodia cautelare e delle altre misure cautelari personali, essendo venuto a mancare il necessario presupposto dei gravi indizi di colpevolezza cui esse sono subordinate.
A seguito di sentenza di assoluzione l’imputato dunque, se detenuto, deve essere immediatamente liberato dopo la lettura del dispositivo.
La sentenza di proscioglimento è incompatibile inoltre con l’accoglimento dell’azione di danno proposta dall’eventuale parte civile ed anzi potrebbe, al contrario, comportare la condanna della stessa parte civile o anche del semplice querelante non costituitosi parte civile (sempre che per costui si tratti di reato perseguibile a querela) alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’imputato nonché, se vi è stata colpa grave, al risarcimento dei danni causati all’imputato.