L’epilogo del procedimento, ove non venga pronunciata una sentenza di assoluzione o di proscioglimento, contempla l’affermazione di colpevolezza dell’imputato attraverso una sentenza di condanna.
La condanna viene pronunciata in presenza di prova piena positiva di reità, giacché la mancanza o l’insufficienza di prova positiva di reità si risolve nel proscioglimento.
In particolare l’articolo 533 del codice di procedura penale stabilisce che la sentenza di condanna può essere pronunciata solo se la responsabilità emerge dalle prove assunte, oltre ogni ragionevole dubbio.
L’imputato non è mai tenuto a fornire la prova negativa, di non colpevolezza, presumendosi egli sempre innocente, sicché la mancanza o l’insufficienza della prova d’innocenza si risolve anch’essa in un proscioglimento. L’onere della prova, quindi, spetta all’accusa.
Consequenziale rispetto all’affermazione di colpevolezza è, ovviamente, l’irrogazione della pena, nel rispetto dei confini legislativi.
Sul piano delle conseguenze patrimoniali, poi, alla condanna segue l’obbligazione del pagamento delle spese processuali, secondo un rapporto di causa azione, avendo il prevenuto, con la commissione del reato, dato causa al processo.
Altre eventuali conseguenze, nello schema dell’azione penale, sono l’applicazione di pene accessorie e di eventuali misure di sicurezza, nonché la declaratoria della falsità degli atti o documenti, oggetto diretto dell’imputazione penale.
Quanto invece alla pretesa civilistica azionata in sede penale dal danneggiato dal reato costituitosi parte civile, all’affermazione di responsabilità penale fa seguito, per l’imputato, la condanna risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, sempre che il fatto reato sia causa anche del fatto civilisticamente dannoso.
L’entità dei danni da risarcire può essere oggetto di una statuizione generica con rimessioni delle parti innanzi al giudice civile ai fini della determinazione dell’ammontare dei complessivo. Peraltro, ove ne ricorrano le condizioni, il Giudice penale può direttamente procedere alla liquidazione del danno ovvero concedere una provvisionale immediatamente esecutiva, nei limiti della prova raggiunta.