L'Avvocato penalista è il professionista che si occupa di assistere e difendere i propri clienti in materia penale, sia in sede giudiziaria sia in ambito stragiudiziale. L'Avvocato penalista può svolgere anche attività di indagini difensive, ovvero di raccolta di elementi utili a dimostrare l'innocenza o la non punibilità del proprio assistito. Le indagini difensive sono previste dal codice di procedura penale e possono essere svolte in qualsiasi momento del procedimento, anche prima dell'iscrizione nel registro degli indagati. Le indagini difensive possono consistere in assunzione di informazione da parte di soggetti informati sui fatti, in acquisizione di documenti di consulenze tecniche ecc. Il codice di procedura penale prevede che l’Avvocato penalista (inteso come difensore sia della persona offesa sia dell’indagato) possa ricevere le dichiarazioni di soggetti potenzialmente informati sui fatti mediante colloquio documentato ovvero mediante colloquio non documentato. In ogni caso il codice di rito prevede come facoltà per l’Avvocato penale di raccogliere una dichiarazione scritta da parte del soggetto che si vuole assumere quale testimone.
Le indagini difensive sono disciplinate dagli articoli 391-bis e seguenti del codice di procedura penale e sono sottoposte al controllo del giudice delle indagini preliminari. Le indagini difensive hanno lo scopo di garantire il diritto di difesa e il principio del contraddittorio, consentendo all’indagato/imputato ovvero alla persona offesa/parte civile di disporre di elementi a suo favore e di contrastare le accuse della pubblica accusa.
L'articolo 391-bis del codice di procedura penale disciplina le modalità con cui il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono acquisire notizie utili per le investigazioni difensive da parte di persone in grado di riferire circostanze rilevanti per il procedimento. Il difensore ha la facoltà di svolgere tali attività sin dal momento del conferimento dell'incarico professionale. Il colloquio con le persone informate sui fatti può essere non documentato oppure documentato mediante dichiarazione scritta o informazioni da registrare secondo l'articolo 391-ter. In ogni caso, il difensore deve avvertire le persone delle proprie qualità e dello scopo del colloquio, delle modalità e della forma di documentazione, degli obblighi e delle facoltà delle persone stesse, nonché delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione. Il difensore non può richiedere notizie sulle domande formulate o sulle risposte date dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, è necessario dare avviso al suo difensore e ottenere la sua presenza. Se la persona è priva di difensore, il giudice provvede alla nomina di un difensore di ufficio. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il difensore si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile quando assume informazioni da persone minori. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 391-bis non possono essere utilizzate e costituiscono illecito disciplinare. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti della stessa.