Un Avvocato penalista è un professionista che si occupa di difendere i diritti delle persone coinvolte in procedimenti penali, sia come imputati che come vittime del reato. La costituzione di parte civile consente a chi ha subito un danno da un reato di chiedere il risarcimento al responsabile del reato, intervenendo nel processo penale, costituendosi in tale sede. Per costituirsi parte civile, occorre essere assistiti da un Avvocato penalista, che presenterà l'atto di costituzione al giudice competente. La costituzione di parte civile ha dei vantaggi, come la possibilità di partecipare al processo e alle udienze, di presentare prove ed escutere i testimoni nonché di impugnare l’eventuale sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti dell’imputato.
Come si ottiene il risarcimento del danno nel processo penale?
Il risarcimento del danno nel processo penale è una forma di tutela per le vittime di reati che hanno subito un pregiudizio a causa della condotta illecita dell'imputato. Il risarcimento consiste nel ripristinare, per quanto possibile, la situazione antecedente al fatto criminoso, attraverso il pagamento di una somma di denaro o la restituzione di beni sottratti o danneggiati.
Per ottenere il risarcimento del danno nel processo penale, il danneggiato deve costituirsi parte civile nel giudizio con il proprio Avvocato penalista, presentando un atto scritto al giudice entro i termini previsti dalla legge. La domanda deve contenere l'indicazione del fatto criminoso, della sua natura e delle sue conseguenze, nonché la quantificazione del danno subito e la richiesta di condanna dell'imputato al pagamento di una somma di denaro o alla restituzione dei beni.
Il giudice, dopo aver accertato la responsabilità penale dell'imputato e la sussistenza del nesso causale tra il fatto e il danno, provvede a liquidare il risarcimento in base ai criteri stabiliti dal codice civile, tenendo conto della gravità del fatto, della colpa dell'imputato, delle condizioni personali e patrimoniali delle parti e delle circostanze del caso. Il giudice può anche disporre il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno morale o esistenziale, se la vittima ha subito un turbamento psichico o una lesione della sua dignità o dei suoi diritti fondamentali.
Il risarcimento del danno nel processo penale ha efficacia esecutiva immediata, ossia la vittima può procedere al recupero della somma o dei beni senza attendere che la sentenza sia definitiva. Tuttavia, se l'imputato impugna la sentenza, il giudice può sospendere l'esecuzione del risarcimento fino all'esito del grado successivo di giudizio, se sussistono gravi motivi che rendono probabile una modifica della decisione.