Cos'è il processo minorile
Il procedimento penale minorile si articola attorno alla figura del minore autore di reato, sia esso indagato o imputato, ossia quel soggetto minorenne, che è accusato di aver commesso un reato.
Il processo penale ai minori di diciotto anni viene regolato nello specifico dal d.p.r. 448/1988, chiamato anche codice del processo penale minorile, e dal decreto legislativo n. 272/1989. Le disposizioni contenute nel codice, in particolare, adattano le regole e i principi del processo penale ordinario (cioè per le persone in età adulta) alle esigenze di rieducazione e di tutela del minore.
La sede naturale in cui lo stesso si svolge è il Tribunale per i Minorenni, organo appositamente previsto per l’attenzione prestata al recupero degli aspetti positivi del minore mediante un percorso penale il meno possibile traumatizzante e la previsione di meccanismi volti a favorire la rapida fuoriuscita dal circuito penale, ove possibile.
Il ruolo del difensore nel procedimento penale minorile
Per difendere un minore accusato di reato non basta la preparazione dell’avvocato penalista, ma è richiesta altresì una formazione specialistica.
L'esercizio effettivo e consapevole del diritto di difesa non può che esplicarsi attraverso un difensore in possesso, non solo degli irrinunciabili strumenti tecnico- giuridici, ma anche di una specifica competenza e preparazione nell'ambito del particolare rito minorile oltre che di una particolare attenzione a consapevolezza alle problematiche dell'età evolutiva del minore autore di reato.
L’avvocato penalista, con specifica preparazione rispetto alla difesa di soggetti minorenni, dovrà in quest’ambito:
a) far comprendere al minore il significato dell’evoluzione processuale;
b) aiutare il minore ad esercitare il diritto di autodifesa;
c) illustrare la strategia difensiva ed aiutare il minore nelle scelte processuali, consigliandolo nelle diverse fasi del procedimento;
d) tranquillizzare il minore illustrandogli ogni attività̀ che viene compiuta;
e) rendere consapevole il minore delle conseguenze di ogni scelta;
f) relazionarsi con tutte le figure del processo (esercenti la potestà genitoriale, servizi minorili, polizia giudiziaria, pubblico ministero, giudice);
g) agevolare i canali di comunicazione con la vittima al fine di favorire la soluzione del conflitto;
I principi che governano il processo penale minorile
Dalla normativa si ricavano una serie di principi che permeano l’intero processo penale minorile, tutti rivolti alla tutela della personalità del minore autore di reato e all’esigenza di rieducazione dello stesso:
- Principio di adeguatezza: il Giudice nel dare un giudizio deve esaminare accuratamente la sfera privata del minore con riguardo alla situazione familiare, personale e all’educazione ricevuta o che sta ricevendo al momento del processo. Il giudizio della personalità del minore è quindi posto sullo stesso piano del giudizio più proprio del giudice penale e cioè quello sul fatto di reato attribuito all’imputato;
- Principio di minima offensività: l’ordinamento, nell’intento di perseguire gli scopi di giustizia e buon esito del processo penale, fa in modo che venga il meno possibile ostacolato il percorso educativo intrapreso dal minore;
- Principio di destigmatizzazione (corollario al principio di minima offensività): l’ordinamento tende allo scopo di evitare che la vicenda penale possa influire negativamente sulla sfera individuale e sociale del minore;
- Principio di residualità della detenzione: l’applicazione di una misura cautelare o di una pena detentiva sarà possibile solo ove non sia possibile scongiurare il pericolo sociale con altri strumenti meno impattanti.
Le parti del processo penale minorile
Al processo penale minorile prendono parte:
- l’imputato, che ha commesso il reato quando aveva un'età compresa tra i quattordici e diciotto anni;
- il suo difensore, avvocato penalista, di fiducia o d’ufficio;
- la persona offesa dal reato (senza che tuttavia quest’ultima abbia la possibilità di costituirsi parte civile);
- gli esercenti la responsabilità genitoriale dell’imputato che sono tenuti a partecipare agli atti ai quali è chiamato l’imputato e che debbono assisterlo affettivamente e psicologicamente, così come disposto dall’art. 12 del d.p.r. 448/1988. Questa assistenza può essere prestata anche da un soggetto diverso dai genitori che sia stato scelto dall’imputato e che l’organo giudicante abbia ritenuto idonea alla funzione;
- i servizi minorili, secondo quanto disposto dall’art. 6 del d.p.r. 448/1988, i quali sono protagonisti insieme all’imputato in tutte le fasi del processo penale minorile. Sono infatti essenziali al giudizio finale in quanto permettono all’autorità giudiziaria di acquisire informazioni sulla personalità dell’imputato.
La costituzione di parte civile nel processo penale minorile
Nel processo penale minorile è preclusa la possibilità al danneggiato di costituirsi parte civile. Ciò significa che la pretesa civilistica del risarcimento del danno e della restituzione potrà al più essere esercitata dal danneggiato nella sua sede naturale: il processo civile. Si tratta di una ulteriore peculiarità del processo penale minorile il cui scopo è evidente: la tutela del minore.
Non è ammissibile, dunque, l’azione civile nell’ambito del processo penale minorile. L’articolo 10 del d.p.r. 448/1988, infatti, stabilisce che: “nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non è ammesso l’esercizio dell’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato. La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato”.
Le fasi del processo penale minorile
Il processo penale minorile prevede le stesse fasi che sono previste in un processo penale ordinario.
Il procedimento si apre con la iscrizione della notizia di reato a carico del minore, atto che segna la apertura della fase delle indagini preliminari.
Concluse le indagini, qualora il pubblico ministero non intenda chiedere la archiviazione della notitia criminis, quest’ultimo esercita la azione penale nei confronti del minore, trasmettendo gli atti al giudice della udienza preliminare con la richiesta di rinvio a giudizio. Il giudice provvederà in questo caso a fissare l’udienza preliminare a carico del minorenne, nella quale, se l’imputato vi consentirà potrà essere definito il processo anche mediante la richiesta di riti alternativi (in particolare il rito abbreviato a carico del minore, posto che nel processo penale minorile è preclusa l’ipotesi di accedere al patteggiamento, e la sospensione del processo minorile con messa alla prova). Solo nel caso in cui il minore non consenta alla definizione del processo nella fase della udienza preliminare ovvero decida di non accedere ai riti alternativi si accederà eventualmente alla fase dibattimentale, nella sola ipotesi in cui il giudice non pronunci sentenza di non luogo a procedere nei confronti del minore imputato.
L’udienza preliminare del processo penale minorile
Nel processo penale minorile assume rilievo determinante l’udienza preliminare.
La notifica della data di fissazione dell’udienza dev’essere inoltrata al pubblico ministero, all’imputato e al suo difensore, alla persona offesa dal reato, ai servizi minorili e all’esercente la potestà genitoriale. A quest’ultimo, si ricorda, la notifica è obbligatoria a pena di nullità. L’esercente la responsabilità genitoriale, infatti, è una delle parti fondamentali del processo. Se non compare senza un legittimo impedimento viene condannato al pagamento di una somma di denaro. La legge inoltre prevede che l’imputato non comparso senza un giustificato motivo all’udienza vi possa essere accompagnato coattivamente.
Prima di procedere con la discussione il giudice chiede all’imputato se consente alla definizione del processo in sede di udienza preliminare.
Solo se il consenso viene validamente prestato il giudice può procedere:
- concedendo al minore il beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova;
- pronunciando sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza penale del fatto o per concessione del perdono giudiziale;
- pronunciando sentenza di condanna dell’imputato, su richiesta del pubblico ministero, irrogando una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. La pena, in questo caso, può essere ridotta fino alla metà del minimo edittale.
Procedimenti speciali e processo penale minorile
I riti speciali ammessi nel processo penale minorile sono:
- giudizio direttissimo;
- giudizio abbreviato;
- giudizio immediato.
Nel processo penale minorile, invece, come già accennato, non è previsto l’accesso dell’imputato ai riti del patteggiamento e del decreto penale di condanna. Il decreto penale di condanna, in particolare, risulta essere contrario ai principi che governano il processo penale minorile non consentendo di valutare adeguatamente la personalità dell’imputato e vanificando l’efficacia educativa che il processo stesso può avere.
Il dibattimento nel processo penale minorile
La fase dibattimentale del processo penale è la fase successiva all’udienza preliminare in cui si instaura il contraddittorio fra le parti per la formazione della prova. Al processo penale minorile si applicano le disposizioni sull’udienza preliminare come previsto dall’articolo 3, quarto comma, del d.p.r. 448/1988. La fissazione dell’udienza deve essere notificata all’imputato e al suo difensore, alla persona offesa dal reato, al pubblico ministero e all’esercente la potestà genitoriale. Tale ultimo soggetto se non si presenta senza legittimo impedimento viene condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria.
L’udienza dibattimentale è disciplinata all’articolo 33 del d.p.r. 448/1988 e presenta delle peculiarità rispetto a quella del processo penale ordinario. L’udienza si tiene infatti di regola a porte chiuse a differenza di quanto previsto nel dibattimento a carico di imputati adulti.
Dopo la discussione finale il processo si conclude con una sentenza di proscioglimento o di condanna. È fatto salvo il caso in cui il giudice provveda in ordine alla sospensione del procedimento per messa alla prova dell’imputato.
Quando la sentenza è di condanna, ai sensi dell’articolo 30, primo comma, del decreto “il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata, tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali”.
Il casellario giudiziale per i minorenni
Presso il Tribunale per i minorenni è istituito un apposito ufficio che ha competenza in materia di casellario giudiziale.
Il casellario giudiziale, spesso chiamato impropriamente “fedina penale”, come stabilito dal testo unico che lo disciplina, è “il registro nazionale che contiene l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati”.
Precisa il quarto comma dell’articolo 5 del testo unico sul casellario giudiziale che i provvedimenti riguardanti i minorenni iscritti nel registro sono cancellati al compimento del diciottesimo anno di età.
Fanno eccezione:
- le iscrizioni riguardanti il perdono giudiziale che sono eliminate al compimento del ventunesimo anno di età;
- quelle relative a provvedimento di condanna a pena detentive.