La sesta sezione penale della Corte di cassazione, intervenendo in materia di maltrattamenti in famiglia, ha avuto modo di chiarire che, affinché sia integrata l’aggravante di aver commesso il fatto in presenza di un minore di anni diciotto, non è necessario che lo stesso abbia assistito abitualmente alla commissione delle condotte integranti il reato ma, al contrario, sia sufficiente la percezione di anche solo una di tali condotte.
La Suprema Corte ha affermato che, ai fini della configurabilità dell’aggravante, non è necessario che gli atti di violenza posti in essere alla presenza del minore rivestano il carattere dell'abitualità, essendo sufficiente che egli assista ad uno dei fatti che si inseriscono nella condotta costituente reato: si è, infatti, distinto tra la struttura abituale della fattispecie incriminatrice e la struttura della circostanza aggravante per la cui sussistenza è, dunque, sufficiente che anche una sola condotta sia stata commessa in presenza del minore.
Ne consegue, pertanto, che ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui al comma 2 dell'art. 572 c.p. <> (Cass. pen., sez. I, 2 marzo 2017, n. 12328).