Il giudizio direttissimo, così come il giudizio immediato, salta l’udienza preliminare e la fase predibattimentale con evidente intento deflattivo.
La scelta di tale rito fa capo esclusivamente al pubblico ministero, ove ne ricorrano i presupposti normativi. È evidente che un Avvocato penalista esperto potrà gestire sin da subito al meglio il procedimento, garantendo la miglior tutela all’interesse dell’assistito.
Il giudizio direttissimo ha come suo presupposto una particolare situazione di evidenza della prova. Quest’ultima si concretizza nell’avvenuto arresto in flagranza dell’indagato; arresto, facoltativo od obbligatorio, in cui lo stato di flagranza esclude la necessità di condurre particolari indagini, potendosi pertanto condurre direttamente il soggetto innanzi al giudice per il dibattimento. L’evidenza della prova richiesta per tale rito speciale può estrinsecarsi altresì nell’avvenuta confessione resa dall’indagato al pubblico ministero nel corso dell’interrogatorio.
L'evidenza della prova (flagranza del reato con arresto ad iniziativa della Polizia Giudiziaria; confessione fuori flagranza) deve coniugarsi inoltre con il rispetto del termine stringente di 30 giorni per incardinare tale rito, termine quest’ultimo insuperabile e decorrente dall’arresto ovvero della notizia criminis.
Su cosa si basa il giudizio direttissimo?
Il giudizio direttissimo può essere incardinato dunque nelle seguenti ipotesi:
a) se l’imputato è stato arrestato in flagranza di reato;
b) se l’imputato ha reso confessione;
c) in caso di imputato allontanato d’urgenza dalla casa familiare.
Il giudizio direttissimo, come peraltro anche quello immediato, rimane sempre una scelta discrezionale per il pubblico ministero che potrà sempre scegliere, in caso di arresto in flagranza, di avvalersi dell’udienza di convalida avanti al Gip.
Ove invece ritenga di instaurare il giudizio direttissimo, diversamente dalla ipotesi di sola convalida avanti al Gip, le due attività (convalida e giudizio) verranno concentrate innanzi al giudice del dibattimento.
Modalità di svolgimento del giudizio direttissimo
Nei casi di giudizio direttissimo senza convalida dell’arresto (perché l’imputato è libero in stato di custodia cautelare disposta dal giudice per le indagini preliminari), rimarrà sempre da rispettare il termine di 30 giorni.
Le modalità di svolgimento del processo sono calibrate sullo status libertatis dell’imputato:
1) se libero, il pubblico ministero deve notificare il decreto di citazione a giudizio che vale anche come forma di contestazione dell’accusa e quindi legittima la celebrazione del giudizio in assenza del prevenuto;
2) se è in vinculis (o per l’arresto operato dalla polizia giudiziaria, ovvero per una misura cautelare disposta al G.i.p.) l’imputato deve essere tradotto in udienza e presentato direttamente davanti al giudice dibattimentale.
La celerità del rito autorizza il pubblico ministero, l’imputato attraverso il suo Avvocato penalista e la persona offesa (costituitasi parte civile) a presentare direttamente i testi in udienza, senza la preventiva autorizzazione del Giudice. Il dibattimento, per il resto, segue lo schema ordinario, con il regime dell’esame incrociato e con lo sbarramento all’ingresso nel fascicolo dibattimentale degli atti non aventi dignità di prova.
Le parti possono inoltre accordarsi perché l’udienza, invece di evolvere verso il dibattimento prosegua secondo le forme di un altro rito speciale: l’applicazione della pena su richiesta delle parti ovvero con le modalità di giudizio abbreviato o con richiesta di sospensione del processo con messa alla prova. È proprio in tale frangente che la consulenza esperta di un avvocato penalista si rende fondamentale poiché le scelte effettuate avranno un impatto rilevante su tutto il prosieguo del processo penale.
Vi è da rilevare, infine, che la riforma Cartabia ha aggiunto la possibilità anche in relazione a tale rito di accedere ai programmi per la giustizia riparativa.