La distinzione tra l’uso personale e la detenzione ai fini di spaccio
E’ di fondamentale importanza chiarire sin da subito la differenza che intercorre tra la detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, che non costituisce reato, rispetto alla detenzione ai fini di spaccio che, ovviamente, costituisce invece reato.
La materia risulta di particolare complessità ed è quanto mai opportuno affidarsi alla difesa di un avvocato penalista competente e specializzato.
La detenzione di sostanza stupefacente per uso personale
La detenzione di sostanza stupefacente per uso personale non costituisce reato, ma l'illecito amministrativo previsto dall’art. 75 del d.p.r. 309/90 che prevede l’applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di chiunque venga trovato con della droga, per “farne uso personale”.
Le sanzioni amministrative previste sono:
a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;
b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
Le sanzioni verranno disposte per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di droghe pesanti e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di droghe leggere.
L’uso personale pertanto non costituisce reato e non comporterà l’instaurarsi di un procedimento penale, ma è evidente, a questo punto, come le conseguenze innescate siano tutt’altro che irrilevanti.
La detenzione ai fini di spaccio
La detenzione ai fini di spaccio, ossia la detenzione finalizzata alla cessione ad altra persona (anche a titolo gratuito) di una dose, anche minima, di sostanza stupefacente è invece, come anticipato, considerata dalla legge reato e comporterà, pertanto, l’instaurazione di un procedimento penale.
Com’è semplice intuire, l’accertamento del confine fra detenzione e spaccio, tuttavia, non è sempre agevole e deve necessariamente essere affidata ad “indici” tracciati negli anni dalla giurisprudenza, di merito e di legittimità, che comprendono, in estrema sintesi:
- la quantità dello stupefacente, elemento che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili;
- la qualità soggettiva di tossicodipendente;
- le condizioni economiche del detentore;
- le modalità di custodia e di frazionamento della sostanza;
- il ritrovamento di sostanze e di mezzi idonei al taglio e al confezionamento delle dosi;
- il luogo e le modalità di custodia.
In buona sostanza, la Corte di Cassazione ha in più pronunce chiarito che l‘art. 73, comma 1 bis, lett. a), d.P.R. n. 309/90 non prevede una presunzione assoluta di detenzione a fini di spaccio nel caso in cui la sostanza stupefacente superi i limiti quantitativi indicati nelle tabelle ministeriali, ma la fattispecie dovrà essere necessariamente valutata complessivamente, valutando tutti gli indici affinché si possa addivenire ad un corretto inquadramento.
La pene previste
E' opportuno analizzare le pene previste dalla legge.
I tre commi più rilevanti dell'art. 73 del d.p.r. 309/90 sono il primo (droghe cd. pesanti), il quarto (droghe cd. leggere) ed il quinto (ove il fatto sia di "lieve entità
- L’art 73 primo comma ha ad oggetto la condotta di chi coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo droghe pesanti (ad es. cocaina ed eroina);
La pena è la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.
- L’art 73 quarto comma invece dispone che quando le condotte di cui al primo comma riguardano le droghe leggere (ad es. hashish e marijuana) la pena è quella della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.164 a 77.468;
- L’art 75 quinto comma stabilisce che quando il fatto è di “lieve entità” per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, la pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.
Considerazioni conclusive: l’importanza dell’avvocato penalista in questa materia
E’ a questo punto evidente che il corretto inquadramento del fatto può cambiare drasticamente l’esito dell'intero procedimento penale: ben diverso sono le conseguenze di una detenzione ai fini personali rispetto a quelle derivanti da una detenzione ai fini di spaccio. Ed ancora drasticamente diverse sono le conseguenze derivanti dal tipo di droga e dalle modalità dall’azione delittuosa, ove venga provata la destinazione ai fini di spaccio.
La normativa in materia di sostanze stupefacenti è quindi una materia estremamente tecnica e complessa dove l’assistenza di un avvocato penalista competente e specializzato può concretamente fare la differenza ed incidere drasticamente sull’esito del processo penale.